REGOLAMENTO
La consultazione dei documenti è regolata da disposizioni generali (Reg. 2 ottobre 1911, n.1163; DPR 30 settembre 1963 n. 1409; DPR 30.12.1975, n.854) e dal regolamento interno.
1. L'accesso alla sala di studio è libero e gratuito ed è subordinato all'autorizzazione del Direttore rilasciata attraverso la consegna di una tessera magnetica strettamente personale, di validità annuale.
2. Lo studioso è tenuto ad esibire un documento di identità ed a fornire al funzionario di sala tutti i dati necessari per la compilazione della domanda di ammissione. Lo studioso deve specificare l'argomento della ricerca. Egli è tenuto a segnalare ogni variazione del tema di ricerca indicato all'atto della iscrizione. Tali informazioni sono trattate nel rispetto delle norme sulla privacy.
3. Prima dell'accesso alla sala di studio gli utenti sono tenuti a depositare borse, cartelle e altri contenitori nell'apposito guardaroba.
Il direttore della sala di studio può disporre ispezioni e controlli dei materiali di cui lo studioso risulti in possesso.
Sono attivi sistemi di telesorveglianza.
4. Lo studioso è tenuto a registrare ingresso e uscita dalla sala di studio passando nell'apposito lettore magnetico la tessera in dotazione.
5. Gli inventari e gli strumenti di corredo sono liberamente consultabili. Non è consentito spostarli dalla apposita sala.
6. Le richieste di consultazione sono effettuate direttamente dallo studioso attraverso i terminali informatici a disposizione.
7. La richiesta massima di unità archivistiche in un giorno è di nove pezzi consultabili uno per volta.
La consultazione di documenti riservati, ai sensi dell'art. 21 DPR 30 settembre 1963, n.1409, è sottoposta alla autorizzazione del Ministero dell'Interno. La relativa richiesta deve essere indirizzata alla locale Prefettura utilizzando gli appositi moduli disponibili in sala di studio.
8. Lo studioso è tenuto a rispettare l'ordine e l'integrità dei documenti a lui consegnati per la consultazione. L'eventuale pregresso disordine deve essere segnalato al funzionario di sala.
9. E' vietato usare penne ad inchiostro liquido, prendere note appoggiandosi ai documenti, apporre segni o numerazioni sulle carte.
10. Ogni azione di negligenza contraria ai principi di buona conservazione dei documenti potrà avere come conseguenza il ritiro della tessera di ammissione alla sala di studio.
11. I documenti possono essere mantenuti in deposito per brevi periodi per la consultazione successiva da parte dello studioso che ne abbia fatto richiesta.
12. La sezione di fotoriproduzione dell'Archivio di Stato può effettuare la riproduzione dei documenti tramite fotocopia, microfilm o fotografie; è inoltre possibile effettuare riproduzioni digitali di carte topografiche mediante stampante (inkjet o laserjet), in formato A4 od A3, tramite scanner o su CD-ROM (in formato JPG o TIFF).
13. La Direzione può sottrarre alla consultazione o alla fotoriproduzione i documenti il cui stato di conservazione renda necessario tale provvedimento.
14. Per poter pubblicare un documento in fac-simile è necessario richiedere l'autorizzazione e corrispondere i relativi diritti secondo quanto indicato nel D.M. 4 aprile 1994 G.U. n.104 del 6/5/1994, il cui testo può essere fornito su richiesta, anche per posta elettronica. E' possibile scaricare il modulo per richiedere l'autorizzazione a pubblicare.
15. Lo studioso che utilizzi materiale documentario dell'Archivio di Stato è tenuto a consegnare copia dell'eventuale pubblicazione o tesi di laurea.
16. Le norme che regolano l'accesso degli studiosi alla sala di studio devono essere rispettate anche dagli utenti che facciano ricerca per scopi personali non di studio o amministrativi.